ESTESO IL DIRITTO
AL CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO
DI 2 ANNI ANCHE AL CONIUGE DI SOGGETTO DISABILE
L’art. 42 comma 5, del Decreto
legislativo n. 151/2001 prevede la possibilità per i genitori di soggetto con handicap in situazione di gravità, nonché fratelli o
sorelle, in mancanza dei genitori ( ovvero deceduti o totalmente inabili),
di usufruire di congedo retribuito per
un periodo complessivo massimo di due anni, in maniera continuativa o
frazionata, nell’arco della vita
lavorativa.
Durante
il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità
corrispondente all’ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa fino ad un massimo di
euro 36.321,55 (rivalutato annualmente dal 2002). L’indennità è corrisposta dal
datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione del
trattamento di maternità
Oggi
il beneficio è stato esteso anche al coniuge convivente della persona disabile, che ne
ha diritto con carattere di priorità
rispetto agli altri familiari, per effetto della sentenza n. 158 del
La situazione aggiornata dei lavoratori
pubblici e privati, che hanno diritto al congedo straordinario indicato è quindi la seguente:
1.
coniuge della persona
gravemente disabile, convivente;
2.
genitori di figli minorenni
o maggiorenni gravemente disabili, con il
rispetto di determinate condizioni, se i figli sono coniugati o non
conviventi;
3.
fratelli o sorelle, conviventi con la
persona gravemente disabile, nel caso i genitori siano deceduti o totalmente
inabili, e con il rispetto di determinate condizioni se la persona disabile è
coniugata.
Requisiti: che la
condizione di soggetto con handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3
legge 104/92) sia stata certificata dalla commissione ASL prevista dall’art. 4,
comma 1, della legge
Ulteriori
informazioni, come pure la modulistica per le istanze, potranno essere
richieste al patronato ITAL della UIL-SGK (centralino unico per Bolzano,
Bressanone, Merano, Laives, Egna
Bolzano,
Cristina Girardi