ESTESO IL DIRITTO AL CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO

DI 2 ANNI ANCHE AL CONIUGE DI SOGGETTO DISABILE

 

         L’art. 42 comma 5, del Decreto legislativo n. 151/2001 prevede la possibilità per i genitori di soggetto con handicap in situazione di gravità, nonché fratelli o sorelle, in mancanza dei genitori ( ovvero deceduti o totalmente inabili), di usufruire  di congedo retribuito per un periodo complessivo massimo di due anni, in maniera continuativa o frazionata,  nell’arco della vita lavorativa.

         Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa fino ad un massimo di euro 36.321,55 (rivalutato annualmente dal 2002). L’indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione del trattamento di maternità

         Oggi il beneficio è stato esteso anche al coniuge convivente della persona  disabile, che ne ha diritto con carattere di priorità rispetto agli altri familiari, per effetto della sentenza n. 158 del 18 aprile 2007 della Corte Costituzionale.

         La situazione aggiornata dei lavoratori pubblici e privati, che hanno diritto al congedo straordinario indicato è quindi la seguente:

 

1.     coniuge della persona gravemente disabile, convivente;

2.     genitori di figli minorenni o maggiorenni gravemente disabili, con il  rispetto di determinate condizioni, se i figli sono coniugati o non conviventi;

3.     fratelli o sorelle, conviventi con la persona gravemente disabile, nel caso i genitori siano deceduti o totalmente inabili, e con il rispetto di determinate condizioni se la persona disabile è coniugata.

 

         Requisiti: che la condizione di soggetto con handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3 legge 104/92) sia stata certificata dalla commissione ASL prevista dall’art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 da almeno 5 anni e che il lavoratore abbia diritto a fruire dei benefici di cui all’art. 33, comma 1,2 e 3 stessa legge (tre giorni di permesso mensile).

         Ulteriori informazioni, come pure la modulistica per le istanze, potranno essere richieste al patronato ITAL della UIL-SGK (centralino unico per Bolzano, Bressanone, Merano, Laives, Egna 0471 2456).

 

 

Bolzano, 23 Agosto 2007                                La Segretaria Prov.le UIL PA

                                                                              Cristina Girardi